Poiché il nostro interesse ci spinge a
spostare i nostri cavalli, oltre che con le loro
gambe anche con mezzi meccanici, cerchiamo di
districarci nel complicato mondo delle regole
che disciplinano la circolazione dei veicoli
trainanti rimorchi, posto che il modo più
diffuso ed economico di trasportare i nostri
compagni di avventura è quello di dotarci di un
trailer e farlo trainare da un mezzo a motore.
Iniziamo col dire che il rimorchio destinato ad
ospitare uno o due cavalli viene classificato
come rimorchio TATS (trasporto attrezzature
turistiche o sportive). Analizziamo poi
singolarmente i vari obblighi ai quali siamo
soggetti nel momento in cui ci serviamo di un
tale mezzo.
OBBLIGO DI REVISIONE PERIODICA
Come ogni veicolo che circoli su strada
anche il trailer dovrà essere sottoposto a
revisione periodica presso gli uffici della
Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione
(non come le autovetture presso una officina
privata autorizzata), però, a differenza di una
comune automobile, il nostro rimorchio dovrà
essere revisionato assai più sporadicamente.
Infatti la revisione dei rimorchi di massa
complessiva fino a 3.500 kg può essere disposta
solo da Decreto Ministeriale, l’ultimo dei
quali è il DM 17 gennaio 2003 che ha previsto
la revisione dei rimorchi in questione
immatricolati fino al 31.12.1997, con esclusione
di quelli già revisionati entro il 31.12.1998.
Se il nostro trailer è quindi del 1998 o anni
seguenti, per il momento non dobbiamo sottoporlo
a revisione, idem se è più vecchio, a
condizione che sia stato revisionato almeno una
volta dal 1° gennaio 1999 in poi. Per non
incorrere in sanzione dovremo comunque
controllare (come per qualunque mezzo poniamo in
circolazione) il buono stato generale, il
corretto funzionamento delle luci, dei
dispositivi di frenatura e l’usura degli
pneumatici.
TARGA RIPETITRICE
Ricordiamoci di apporre sul lato
posteriore del rimorchio la targa
“ripetitrice”, cioè una targa a sfondo
giallo con lettere e numeri in nero, che ripete
la targa del mezzo che in quel momento traina il
veicolo. Tale targa potrà essere asportata
durante la sosta del veicolo, poiché i rimorchi
TATS sono
dotati di una propria targa (a sfondo bianco e
di dimensioni più ridotte). Per inciso
ricordiamo che il Codice della Strada (art. 158)
vieta il parcheggio di rimorchi staccati dalla
motrice nei centri abitati. L’unica targa
ripetitrice valida è quella che rilascia la
Motorizzazione, previa presentazione di una
specifica domanda, dell’esibizione della carta
di circolazione del veicolo trainante e di un
versamento su conto corrente postale. Le targhe
che possiamo reperire presso i negozi di
autoaccessori non sono purtroppo utilizzabili,
anzi, in caso di controllo da parte delle Forze
dell’Ordine possono farci passare guai seri:
possiamo incorrere infatti in comportamenti
anche penalmente rilevanti, quali la
contraffazione dei documenti di circolazione dei
veicoli.
COPERTURA ASSICURATIVA
La normale copertura assicurativa per
la responsabilità civile da circolazione del
veicolo trainante dovrà essere estesa al
rimorchio mediante la cosiddetta “estensione
al traino di rimorchio con targa”. In pratica,
una volta fatto installare il gancio traino sul
veicolo destinato a trainare il trailer, aver
fatto omologare tale modifica attraverso un
collaudo da parte della Motorizzazione ed aver
ottenuto l’aggiornamento della carta di
circolazione, ci recheremo dal nostro
assicuratore e, previo il versamento di circa il
10% in più del premio annuo per l’ RCA,
otterremo la copertura assicurativa per
garantirci da eventuali danni cagionati durante
il traino. Sarà inoltre necessario stipulare,
per il solo rimorchio, una polizza per il
cosiddetto “rischio statico”, che ci coprirà
dagli eventuali danni che il trailer potrebbe
arrecare a terzi quando si trovi sganciato dalla
motrice. Per tale copertura dobbiamo stimare un
costo aggiuntivo annuo di qualche decina di
euro. In caso di controllo su strada da parte
delle Forze dell’Ordine ci può essere
richiesto di esibire il contrassegno ed il
certificato di assicurazione per il rischio
statico del rimorchio.
PATENTE DI GUIDA
Veniamo adesso ad una delle più
spinose questioni in materia di traino di
rimorchi: quale patente deve possedere il
conducente. Innanzitutto il primo calcolo da
fare, prima di agganciare il rimorchio alla
motrice è relativo al peso massimo trainabile
determinato dal costruttore per il nostro
veicolo: la carta di circolazione della quasi
totalità dei veicoli a quattro ruote riporta il
peso massimo ammissibile per rimorchi dotati di
dispositivo di frenatura (in pratica tutti gli
odierni trailer) e senza freni. Dovremo
assicurarci che la massa a pieno carico del
rimorchio (dato ricavabile dalla carta di
circolazione del trailer) sia inferiore, o al
massimo pari, al peso massimo rimorchiabile
(indicato sulla carta di circolazione del
veicolo trainante). Dopodiché verifichiamo
l’idoneità della categoria della nostra
patente di guida alla conduzione della motrice e
del trailer. Il caso più frequente è il
possesso della patente di categoria B. Tale
patente, ai sensi dell’art. 116 del Codice
della Strada, abilita alla guida di “ tutti
gli autoveicoli (cioè automobili, fuoristrada,
pick up, furgoni) la cui massa massima
autorizzata (cioè la massa complessiva a pieno
carico) non supera i 3.500 kg, anche se
trainanti un rimorchio leggero, ovvero un
rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante, e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due
veicoli superiore a 3.500 kg.” Tralasciamo il
caso del rimorchio leggero, cioè quello
inferiore come massa massima a pieno carico ai
750 kg, poiché non è un peso compatibile con
un rimorchio per cavalli, e diamo- cosa che pare
ormai pacifica – il significato di
“oppure” alla parola “ovvero” riportata
dal Codice. Ne consegue che con la patente B
potremo trainare un rimorchio la cui massa
totale a pieno carico (riportata sulla carta di
circolazione e visibile sul “timone” del
mezzo) sia inferiore al peso a vuoto della
vettura, del fuoristrada o del pick up o del
furgone trainante (dato anch’esso rilevabile
dalla carta di circolazione). Facciamo
l’esempio di una berlina di grossa cilindrata
che abbia: come peso massimo rimorchiabile 1.600
kg, come massa a vuoto 1390 kg, come massa
totale a pieno carico 1500 kg . Tale vettura, se
condotta da un conducente in possesso della sola
patente di categoria B, potrà pertanto trainare
un rimorchio la cui massa a pieno carico sia
inferiore appunto a 1390 kg. Se guidata da un conducente con patente B ed E, potrà
trainare un rimorchio di massa complessiva a
pieno carico pari 1.600 Kg., poiché la patente
E abilita al traino di rimorchi che superino il
peso equivalente alla massa a vuoto del veicolo
trainante, anche qualora la somma delle masse
dei due veicoli superi i 3.500 kg, ma non può
in ogni caso autorizzare a superare il peso
massimo rimorchiabile tecnicamente ammissibile.
In pratica difficilmente con una vettura normale
e la sola patente B si sarà nelle condizioni di
trainare un trailer a due posti, che
generalmente ha una massa massima di più di
1500 kg. Con un potente fuoristrada, e la sola
patente B, potremmo invece essere sicuri di non
superare il peso massimo che è consentito
rimorchiare, ma data la notevole massa di tale
genere di veicoli, facilmente supereremmo il
limite dei 3.500 kg del complesso formato dai
due mezzi. Prima di agganciare quindi alla
nostra motrice un trailer da due cavalli,
verifichiamo attentamente i dati riportati sulla
carta di circolazione. Abbiamo parlato
esclusivamente di valori riportati sui documenti
dei mezzi e non di peso effettivo perché,
contrariamente a quanto avveniva negli anni
passati in caso di controlli su strada le Forze
dell’Ordine sono oggi legittimate ad attenersi
ai valori riportati sul libretto di
circolazione, prescindendo dal peso effettivo
dei mezzi sottoposti al controllo. Ciò in virtù
di una circolare del Ministero dell’Interno
(per la precisione la n. 300/A/1/32901/109/12/2
del 1° giugno 2004. Tale circolare,
intervenendo a chiarire alcuni aspetti del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 30 settembre 2003, recante
disposizioni comunitarie in materia di patenti
di guida conseguenti al recepimento della
direttiva CE 56/2000, precisa che: “si
ritengono superate le disposizioni secondo le
quali il calcolo delle masse dei veicoli
trainanti un rimorchio doveva essere effettuato
accertando il peso reale del complesso e non con
la somma delle masse riportate dalle carte di
circolazione dei due veicoli che lo formano”.
AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI ANIMALI
Per valutare se e di quali
autorizzazioni abbiamo bisogno per trainare il
nostro rimorchio, dobbiamo districarci in un
vero e proprio labirinto di leggi. Va premesso
che gran parte dell’incertezza che regna in
materia è dovuta al fatto che la normativa
vecchia e nuova ha sempre inteso regolamentare
il trasporto degli animali esercitato dagli
operatori professionali e destinato
principalmente all’allevamento ed
all’alimentazione umana; lo spostamento degli
equidi a scopo ludico o di svago è senz’altro
in sott’ordine e pertanto non specificamente
contemplato. Iniziamo dalla più importante e
recente disposizione emessa in relazione al
trasporto degli animali: il regolamento CE n.
1/2005, sulla “protezione degli animali
durante il trasporto e le operazioni
correlate”, entrato in vigore il 25 gennaio
2005, ma applicabile per quanto riguarda alcuni
articoli a decorrere dal 5 gennaio 2007 e per
quanto riguarda i principali adempimenti a
carico dei trasportatori a partire dal 5 gennaio
2008. Tale regolamento, emanato con lo scopo, più
che condivisibile, di migliorare le condizioni
degli animali durante gli spostamenti e di
limitarne per quanto possibile le sofferenze ed
il disagio, prevede, tra gli altri, l’obbligo
di frequentare dei corsi di formazione e di
acquisire attestati (il c.d. “patentino”),
nonché una serie di adempimenti assai onerosi.
Il regolamento in questione ha inoltre
espressamente abrogato parte della vecchia
normativa che regolamentava il rilascio delle
autorizzazioni al trasporto (in particolare i
Decreti legislativi 532 del 1992 e 388 del 1998,
in base ai quali era previsto che per il
trasporto dei cavalli fosse necessario ottenere
una autorizzazione del Comune, previa ispezione
del trailer da parte del servizio veterinario
della Asl territorialmente competente. Tali
autorizzazioni, valide per 5 anni, previo
sopralluogo annuale del rimorchio da parte del
veterinario, non potranno più essere
rilasciate. Inoltre il regolamento CE 1/2005 non
si applica “al trasporto di animali che non
sia in relazione con un’attività economica”
(lo dice chiaramente l’art. 1 comma 5 del
regolamento stesso), inoltre - ai sensi del
comma 2 sub a. sempre dell’art. 1 - si applica
in maniera molto limitata ai “trasporti …..
dei propri animali, con i propri mezzi di
trasporto per una distanza inferiore ai 50 km
…..”. Possiamo quindi trarre una prima
conclusione: il
Regolamento CE 1/2005 distingue tra tre tipi di
trasporto: 1) un trasporto a scopo di lucro,
operato da professionisti del settore (trasporto
“conto terzi”), al quale si applica tutto il
complesso di obblighi previsti dal regolamento,
2) un trasporto “conto proprio”, ad opera di
allevatori o, per estensione, di proprietari che
con i propri mezzi trasportino i propri animali
(trasporto “conto proprio”) ai quali si
applicano solo una serie di “principi
generali” per il benessere degli animali (art.
3 e 27 del Regolamento stesso), 3) trasporto di
animali non in relazione con un’attività
economica (ad es. il trasporto di animali da
compagnia: cani, gatti ed altri animali
domestici), assolutamente al di fuori di quanto
previsto dal Regolamento. Sorge di conseguenza
il problema di inquadrare in una delle tre
ipotesi il trasporto che intendiamo effettuare.
Ci vengono a questo punto in aiuto tre circolari
del Ministero della salute: la prima (per
l’esattezza la circolare n. DGSA/IV/1014 del 6
febbraio 2008), formulata in risposta ad un
quesito posto dalla FISE, precisa assai
chiaramente che: “il trasporto in conto
proprio di equidi con veicolo di proprietà, del
proprio animale ove privo di connotazione
commerciale, quale ad esempio il trasferimento
di cavalli tra maneggi, il trasporto del proprio
animale per una gara, le movimentazioni per
attività culturali, ludiche, sportive ecc., non
rientra nell’ambito di applicazione del
regolamento in oggetto”. La seconda circolare,
(la n. DGSA/VI/6512 del 7 aprile 2008), emanata
in risposta ad un chiarimento in merito alla
differenza tra trasporto “per conto di
terzi” e “in conto proprio” richiesto
dall’AIA (Associazione Italiana Allevatori),
ritorna sull’argomento, precisando che: “il
trasporto di equidi, ancorché eseguito in
regime di trasporto in conto proprio, ad esempio
nel caso di trasporto di cavalli da corsa da
parte di una scuderia professionale, rientra per
definizione tra le attività economiche e
pertanto ricade pienamente nel campo di
applicazione del regolamento. Inoltre la
circolare ribadisce che: “l’utilizzo
culturale, ludico, sportivo o comunque
ricreativo del cavallo si svolge solitamente in
ambito familiare o di gruppo amicale
ed in molte circostanze il mezzo di
trasporto od i cavalli vengono affidati o
prestati a terzi senza alcuna connotazione
commerciale. Si ritiene pertanto utile precisare
che il trasporto di equidi, al di fuori dei
regimi previsti per l’autotrasporto di merci,
indipendentemente dal fatto che avvenga in conto
proprio o in conto terzi, quindi
indipendentemente dalla proprietà del mezzo di
trasporto o degli equidi trasportati, non
rientra nel campo di applicazione del
regolamento in questione.” Entrambe le
circolari, sottolineando come lo scopo del
regolamento è la salvaguardia degli animali
durante il trasporto, auspicano comunque che
tutti coloro che trasportano equidi vengano
edotti sulle norme di carattere generale
previste dal regolamento e fanno quindi un
espresso invito, affinché le Autorità del
settore, in particolare la FISE, organizzino una
attività di formazione ed aggiornamento in
materia.
Possiamo a questo punto affermare che
se trasportiamo il nostro cavallo, con mezzi di
trasporto di nostra proprietà, e non traiamo da
ciò alcun utile economico, siamo esentati
dall’adeguarci al regolamento CE 1/2005, in
pratica non dobbiamo conseguire nessun
“patentino”. Ciò parrebbe vero anche in
caso chiedessimo ad un amico (che non faccia il
trasportatore di cavalli di professione) di
trasportare il nostro cavallo, e fossimo in
grado di provare
che non vi sia alcuna contropartita economica.
Il fatto però che non si applichi il
regolamento CE 1/2005, e che siano state
abrogate le vecchie disposizioni che regolavano
il rilascio delle autorizzazioni al trasporto
rilasciate dai Comuni, non vuol dire che non si
ricada sotto l’ambito di applicazione di altre
leggi; ci riferiamo in particolare al
“vecchio” Regolamento di Polizia Veterinaria
(D.P.R. 8 febbraio 1954, n 320), il quale
prevede, all’art. 36, che “chiunque intende
esercitare il trasporto degli animali equini
(….) a mezzo di autoveicoli deve ottenere
l’autorizzazione dal Prefetto”. Ricordiamo
che con disposizioni successive all’emanazione
del D.P.R. le competenze del Prefetto sono state
trasferite all’Ufficio Veterinario delle ASL,
pertanto, poiché il Regolamento di Polizia
Veterinaria non fa distinzioni tra trasporto con
finalità economiche e trasporto “ludico,
sportivo”, e tale regolamento è ancora in
vigore, chiunque intenda trasportare il proprio
cavallo dovrà rivolgersi alla ASL
territorialmente competente per richiedere la
prevista autorizzazione. Entra qui in gioco
l’ultima delle Circolari del Ministero della
salute che abbiamo richiamato prima: la n. DGVA/X/45209
del 14/12/2006, emessa proprio per chiarire gli
ambiti di applicazione del Regolamento CE 1/2005
e del Regolamento di Polizia Veterinaria. Questa
circolare al punto b) ha in sostanza uniformato
tutte le autorizzazioni, sotto l’egida del
regolamento CE 1/2005, quindi anche le vecchie
autorizzazioni rilasciate ai sensi del D. Lgs.
532/92 e D.P.R. 320/54 devono
oggi essere rilasciate ai sensi del Regolamento
CE. In pratica, per essere sicuri di essere in
regola non c’è altro modo che farsi
rilasciare una autorizzazione al “trasporto
conto proprio” ed assoggettarsi agli obblighi
previsti dagli articoli 3 e 27 del regolamento
CE 1/2005. Ci dovremo pertanto recare presso la
ASL, far verificare che il nostro mezzo
(trailer) abbia i previsti requisiti
igienico-sanitari, dovremo sottoscrivere una
autocertificazione con la quale dichiareremo di
esercitare esclusivamente il trasporto in conto
proprio e specificheremo per iscritto con quale
mezzo eseguiremo il trasporto. Presso alcune ASL
vengono richieste informazioni ulteriori (ad
esempio luogo di rimessaggio o luogo e modalità
di disinfettazione del mezzo). Otterremo
l’iscrizione nel registro dei trasportatori in
conto proprio e ci verrà rilasciata copia
autentica della nostra autocertificazione,
firmata e protocollata, che dovrà essere sempre
a bordo del veicolo durante il trasporto e
mostrata in caso di controlli su strada. Questa
autorizzazione ha validità 5 anni e comporta il
versamento di una modesta somma per diritti di
rilascio e ci consentirà di trasportare il
nostro cavallo con i nostri mezzi.
ALTRI DOCUMENTI NECESSARI PER IL
TRASPORTO
Abbiamo visto che il D.P.R. 320/54
(Regolamento di Polizia Veterinaria) è ancora
in vigore, come richiamato da una specifica
circolare ministeriale. Proprio ai sensi
dell’art 31 di tale Decreto, dovremo
compilare, in caso di trasporto di animali, in
quadruplice copia, il “modulo 4 – rosa”.
(dichiarazione di provenienza degli animali).
E’ possibile procurarsi un fascicolo di tali
modelli acquistandolo da Buffetti. Tale modulo
è composto da più riquadri. Dovremo compilare:
il riquadro A (identificazione del detentore
dell’animale trasportato e del cavallo
stesso), scrivendo i nostri dati e riportando il
codice identificativo dell’animale; il
riquadro C (luogo di destinazione); il riquadro
D (trasporto), scrivendo le generalità del
conducente, gli estremi identificativi del
veicolo, il numero e la data di rilascio della
nostra autorizzazione al trasporto, la durata
prevista del viaggio e la data in cui è stato
disinfettato il mezzo. Non compileremo il
riquadro E, destinato all’autorizzazione al
trasporto di animali in caso si verifichino
epidemie di malattie infettive a carattere
epizootico. Delle quattro copie compilate, una
resterà alla struttura di partenza, una va
mandata all’ASL del territorio di tale
struttura, mentre delle rimanenti due che
accompagnano l’animale durante il viaggio, una
andrà alla struttura di destinazione, l’altra
alla relativa ASL.
Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R.
320/54 dovremo inoltre, per non incorrere in
sanzioni, avere ben visibile sul veicolo un
cartello bianco con la scritta “da
disinfettare”, o un cartello giallo con la
dicitura “disinfettato”, con la data ed il
timbro dell’impresa che ha eseguito
l’operazione. In caso di traino di rimorchio
lo collocheremo sul cruscotto del veicolo
trainante. E’importante notare che tali
cartelli vanno esposti solo in caso che il
trailer viaggi vuoto, o sia parcheggiato senza
animali a bordo, poiché in caso contrario farà
fede la data di disinfettazione riportata sul
modello 4 rosa (che non riporta però il luogo
dove la disinfettazione è stata eseguita). Tali
cartelli (può anche essere uno solo con le
scritte sui due lati), a quanto ci consta, non
esistono in commercio; ce lo potremo però
facilmente costruire da soli con un computer,
una stampante, dei fogli di carta gialla e
bianca ed una cartellina di plastica semirigida.
Ricordiamoci di portare con noi il
passaporto del nostro cavallo, in regola con le
annotazioni sanitarie obbligatorie (vaccinazioni
e cogging test). Non dimentichiamo naturalmente
i documenti di circolazione della motrice, del
rimorchio, i contrassegni ed i certificati di
assicurazione e la nostra patente.
LIMITI DI VELOCITA’
Il Codice della Strada dispone che,
qualora nel tratto percorso non vigano limiti
inferiori, la velocità massima consentita per
qualunque veicolo trainante un rimorchio è: 70
km/h nelle strade extraurbane e 80 km/h sulle
autostrade.
Rammentiamo inoltre che la prudenza non
è mai troppa; il nostro “convoglio” teme in
particolare le frenate brusche, le asperità del
terreno, l’asfalto bagnato e le curve strette
in discesa. Detto questo, non resta che augurare
a tutti, e soprattutto ai cavalli, un …..BUON
VIAGGIO !
Stefano
Ponga
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