VIAGGIARE CON IL TRAILER

Poiché il nostro interesse ci spinge a spostare i nostri cavalli, oltre che con le loro gambe anche con mezzi meccanici, cerchiamo di districarci nel complicato mondo delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli trainanti rimorchi, posto che il modo più diffuso ed economico di trasportare i nostri compagni di avventura è quello di dotarci di un trailer e farlo trainare da un mezzo a motore. Iniziamo col dire che il rimorchio destinato ad ospitare uno o due cavalli viene classificato come rimorchio TATS (trasporto attrezzature turistiche o sportive). Analizziamo poi singolarmente i vari obblighi ai quali siamo soggetti nel momento in cui ci serviamo di un tale mezzo.

OBBLIGO DI REVISIONE PERIODICA

Come ogni veicolo che circoli su strada anche il trailer dovrà essere sottoposto a revisione periodica presso gli uffici della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (non come le autovetture presso una officina privata autorizzata), però, a differenza di una comune automobile, il nostro rimorchio dovrà essere revisionato assai più sporadicamente. Infatti la revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3.500 kg può essere disposta solo da Decreto Ministeriale, l’ultimo dei quali è il DM 17 gennaio 2003 che ha previsto la revisione dei rimorchi in questione immatricolati fino al 31.12.1997, con esclusione di quelli già revisionati entro il 31.12.1998. Se il nostro trailer è quindi del 1998 o anni seguenti, per il momento non dobbiamo sottoporlo a revisione, idem se è più vecchio, a condizione che sia stato revisionato almeno una volta dal 1° gennaio 1999 in poi. Per non incorrere in sanzione dovremo comunque controllare (come per qualunque mezzo poniamo in circolazione) il buono stato generale, il corretto funzionamento delle luci, dei dispositivi di frenatura e l’usura degli pneumatici.

TARGA RIPETITRICE

Ricordiamoci di apporre sul lato posteriore del rimorchio la targa “ripetitrice”, cioè una targa a sfondo giallo con lettere e numeri in nero, che ripete la targa del mezzo che in quel momento traina il veicolo. Tale targa potrà essere asportata durante la sosta del veicolo, poiché i rimorchi TATS  sono dotati di una propria targa (a sfondo bianco e di dimensioni più ridotte). Per inciso ricordiamo che il Codice della Strada (art. 158) vieta il parcheggio di rimorchi staccati dalla motrice nei centri abitati. L’unica targa ripetitrice valida è quella che rilascia la Motorizzazione, previa presentazione di una specifica domanda, dell’esibizione della carta di circolazione del veicolo trainante e di un versamento su conto corrente postale. Le targhe che possiamo reperire presso i negozi di autoaccessori non sono purtroppo utilizzabili, anzi, in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine possono farci passare guai seri: possiamo incorrere infatti in comportamenti anche penalmente rilevanti, quali la contraffazione dei documenti  di circolazione  dei veicoli.

COPERTURA ASSICURATIVA

La normale copertura assicurativa per la responsabilità civile da circolazione del veicolo trainante dovrà essere estesa al rimorchio mediante la cosiddetta “estensione al traino di rimorchio con targa”. In pratica, una volta fatto installare il gancio traino sul veicolo destinato a trainare il trailer, aver fatto omologare tale modifica attraverso un collaudo da parte della Motorizzazione ed aver ottenuto l’aggiornamento della carta di circolazione, ci recheremo dal nostro assicuratore e, previo il versamento di circa il 10% in più del premio annuo per l’ RCA, otterremo la copertura assicurativa per garantirci da eventuali danni cagionati durante il traino. Sarà inoltre necessario stipulare, per il solo rimorchio, una polizza per il cosiddetto “rischio statico”, che ci coprirà dagli eventuali danni che il trailer potrebbe arrecare a terzi quando si trovi sganciato dalla motrice. Per tale copertura dobbiamo stimare un costo aggiuntivo annuo di qualche decina di euro. In caso di controllo su strada da parte delle Forze dell’Ordine ci può essere richiesto di esibire il contrassegno ed il certificato di assicurazione per il rischio statico del rimorchio.

PATENTE DI GUIDA

Veniamo adesso ad una delle più spinose questioni in materia di traino di rimorchi: quale patente deve possedere il conducente. Innanzitutto il primo calcolo da fare, prima di agganciare il rimorchio alla motrice è relativo al peso massimo trainabile determinato dal costruttore per il nostro veicolo: la carta di circolazione della quasi totalità dei veicoli a quattro ruote riporta il peso massimo ammissibile per rimorchi dotati di dispositivo di frenatura (in pratica tutti gli odierni trailer) e senza freni. Dovremo assicurarci che la massa a pieno carico del rimorchio (dato ricavabile dalla carta di circolazione del trailer) sia inferiore, o al massimo pari, al peso massimo rimorchiabile (indicato sulla carta di circolazione del veicolo trainante). Dopodiché verifichiamo l’idoneità della categoria della nostra patente di guida alla conduzione della motrice e del trailer. Il caso più frequente è il possesso della patente di categoria B. Tale patente, ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada, abilita alla guida di “ tutti gli autoveicoli (cioè automobili, fuoristrada, pick up, furgoni) la cui massa massima autorizzata (cioè la massa complessiva a pieno carico) non supera i 3.500 kg, anche se trainanti un rimorchio leggero, ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante, e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3.500 kg.” Tralasciamo il caso del rimorchio leggero, cioè quello inferiore come massa massima a pieno carico ai 750 kg, poiché non è un peso compatibile con un rimorchio per cavalli, e diamo- cosa che pare ormai pacifica – il significato di “oppure” alla parola “ovvero” riportata dal Codice. Ne consegue che con la patente B potremo trainare un rimorchio la cui massa totale a pieno carico (riportata sulla carta di circolazione e visibile sul “timone” del mezzo) sia inferiore al peso a vuoto della vettura, del fuoristrada o del pick up o del furgone trainante (dato anch’esso rilevabile dalla carta di circolazione). Facciamo l’esempio di una berlina di grossa cilindrata che abbia: come peso massimo rimorchiabile 1.600 kg, come massa a vuoto 1390 kg, come massa totale a pieno carico 1500 kg . Tale vettura, se condotta da un conducente in possesso della sola patente di categoria B, potrà pertanto trainare un rimorchio la cui massa a pieno carico sia inferiore appunto a 1390 kg.  Se guidata da un conducente con patente B ed E, potrà trainare un rimorchio di massa complessiva a pieno carico pari 1.600 Kg., poiché la patente E abilita al traino di rimorchi che superino il peso equivalente alla massa a vuoto del veicolo trainante, anche qualora la somma delle masse dei due veicoli superi i 3.500 kg, ma non può in ogni caso autorizzare a superare il peso massimo rimorchiabile tecnicamente ammissibile. In pratica difficilmente con una vettura normale e la sola patente B si sarà nelle condizioni di trainare un trailer a due posti, che generalmente ha una massa massima di più di 1500 kg. Con un potente fuoristrada, e la sola patente B, potremmo invece essere sicuri di non superare il peso massimo che è consentito rimorchiare, ma data la notevole massa di tale genere di veicoli, facilmente supereremmo il limite dei 3.500 kg del complesso formato dai due mezzi. Prima di agganciare quindi alla nostra motrice un trailer da due cavalli, verifichiamo attentamente i dati riportati sulla carta di circolazione. Abbiamo parlato esclusivamente di valori riportati sui documenti dei mezzi e non di peso effettivo perché, contrariamente a quanto avveniva negli anni passati in caso di controlli su strada le Forze dell’Ordine sono oggi legittimate ad attenersi ai valori riportati sul libretto di circolazione, prescindendo dal peso effettivo dei mezzi sottoposti al controllo. Ciò in virtù di una circolare del Ministero dell’Interno (per la precisione la n. 300/A/1/32901/109/12/2 del 1° giugno 2004. Tale circolare, intervenendo a chiarire alcuni aspetti del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30 settembre 2003, recante disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida conseguenti al recepimento della direttiva CE 56/2000, precisa che: “si ritengono superate le disposizioni secondo le quali il calcolo delle masse dei veicoli trainanti un rimorchio doveva essere effettuato accertando il peso reale del complesso e non con la somma delle masse riportate dalle carte di circolazione dei due veicoli che lo formano”.

AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI ANIMALI

Per valutare se e di quali autorizzazioni abbiamo bisogno per trainare il nostro rimorchio, dobbiamo districarci in un vero e proprio labirinto di leggi. Va premesso che gran parte dell’incertezza che regna in materia è dovuta al fatto che la normativa vecchia e nuova ha sempre inteso regolamentare il trasporto degli animali esercitato dagli operatori professionali e destinato principalmente all’allevamento ed all’alimentazione umana; lo spostamento degli equidi a scopo ludico o di svago è senz’altro in sott’ordine e pertanto non specificamente contemplato. Iniziamo dalla più importante e recente disposizione emessa in relazione al trasporto degli animali: il regolamento CE n. 1/2005, sulla “protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”, entrato in vigore il 25 gennaio 2005, ma applicabile per quanto riguarda alcuni articoli a decorrere dal 5 gennaio 2007 e per quanto riguarda i principali adempimenti a carico dei trasportatori a partire dal 5 gennaio 2008. Tale regolamento, emanato con lo scopo, più che condivisibile, di migliorare le condizioni degli animali durante gli spostamenti e di limitarne per quanto possibile le sofferenze ed il disagio, prevede, tra gli altri, l’obbligo di frequentare dei corsi di formazione e di acquisire attestati (il c.d. “patentino”), nonché una serie di adempimenti assai onerosi. Il regolamento in questione ha inoltre espressamente abrogato parte della vecchia normativa che regolamentava il rilascio delle autorizzazioni al trasporto (in particolare i Decreti legislativi 532 del 1992 e 388 del 1998, in base ai quali era previsto che per il trasporto dei cavalli fosse necessario ottenere una autorizzazione del Comune, previa ispezione del trailer da parte del servizio veterinario della Asl territorialmente competente. Tali autorizzazioni, valide per 5 anni, previo sopralluogo annuale del rimorchio da parte del veterinario, non potranno più essere rilasciate. Inoltre il regolamento CE 1/2005 non si applica “al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica” (lo dice chiaramente l’art. 1 comma 5 del regolamento stesso), inoltre - ai sensi del comma 2 sub a. sempre dell’art. 1 - si applica in maniera molto limitata ai “trasporti ….. dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore ai 50 km …..”. Possiamo quindi trarre una prima conclusione:  il Regolamento CE 1/2005 distingue tra tre tipi di trasporto: 1) un trasporto a scopo di lucro, operato da professionisti del settore (trasporto “conto terzi”), al quale si applica tutto il complesso di obblighi previsti dal regolamento, 2) un trasporto “conto proprio”, ad opera di allevatori o, per estensione, di proprietari che con i propri mezzi trasportino i propri animali (trasporto “conto proprio”) ai quali si applicano solo una serie di “principi generali” per il benessere degli animali (art. 3 e 27 del Regolamento stesso), 3) trasporto di animali non in relazione con un’attività economica (ad es. il trasporto di animali da compagnia: cani, gatti ed altri animali domestici), assolutamente al di fuori di quanto previsto dal Regolamento. Sorge di conseguenza il problema di inquadrare in una delle tre ipotesi il trasporto che intendiamo effettuare. Ci vengono a questo punto in aiuto tre circolari del Ministero della salute: la prima (per l’esattezza la circolare n. DGSA/IV/1014 del 6 febbraio 2008), formulata in risposta ad un quesito posto dalla FISE, precisa assai chiaramente che: “il trasporto in conto proprio di equidi con veicolo di proprietà, del proprio animale ove privo di connotazione commerciale, quale ad esempio il trasferimento di cavalli tra maneggi, il trasporto del proprio animale per una gara, le movimentazioni per attività culturali, ludiche, sportive ecc., non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento in oggetto”. La seconda circolare, (la n. DGSA/VI/6512 del 7 aprile 2008), emanata in risposta ad un chiarimento in merito alla differenza tra trasporto “per conto di terzi” e “in conto proprio” richiesto dall’AIA (Associazione Italiana Allevatori), ritorna sull’argomento, precisando che: “il trasporto di equidi, ancorché eseguito in regime di trasporto in conto proprio, ad esempio nel caso di trasporto di cavalli da corsa da parte di una scuderia professionale, rientra per definizione tra le attività economiche e pertanto ricade pienamente nel campo di applicazione del regolamento. Inoltre la circolare ribadisce che: “l’utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale  ed in molte circostanze il mezzo di trasporto od i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale. Si ritiene pertanto utile precisare che il trasporto di equidi, al di fuori dei regimi previsti per l’autotrasporto di merci, indipendentemente dal fatto che avvenga in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o degli equidi trasportati, non rientra nel campo di applicazione del regolamento in questione.” Entrambe le circolari, sottolineando come lo scopo del regolamento è la salvaguardia degli animali durante il trasporto, auspicano comunque che tutti coloro che trasportano equidi vengano edotti sulle norme di carattere generale previste dal regolamento e fanno quindi un espresso invito, affinché le Autorità del settore, in particolare la FISE, organizzino una attività di formazione ed aggiornamento in materia.

Possiamo a questo punto affermare che se trasportiamo il nostro cavallo, con mezzi di trasporto di nostra proprietà, e non traiamo da ciò alcun utile economico, siamo esentati dall’adeguarci al regolamento CE 1/2005, in pratica non dobbiamo conseguire nessun “patentino”. Ciò parrebbe vero anche in caso chiedessimo ad un amico (che non faccia il trasportatore di cavalli di professione) di trasportare il nostro cavallo, e fossimo in grado di  provare che non vi sia alcuna contropartita economica. Il fatto però che non si applichi il regolamento CE 1/2005, e che siano state abrogate le vecchie disposizioni che regolavano il rilascio delle autorizzazioni al trasporto rilasciate dai Comuni, non vuol dire che non si ricada sotto l’ambito di applicazione di altre leggi; ci riferiamo in particolare al “vecchio” Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n 320), il quale prevede, all’art. 36, che “chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini (….) a mezzo di autoveicoli deve ottenere l’autorizzazione dal Prefetto”. Ricordiamo che con disposizioni successive all’emanazione del D.P.R. le competenze del Prefetto sono state trasferite all’Ufficio Veterinario delle ASL, pertanto, poiché il Regolamento di Polizia Veterinaria non fa distinzioni tra trasporto con finalità economiche e trasporto “ludico, sportivo”, e tale regolamento è ancora in vigore, chiunque intenda trasportare il proprio cavallo dovrà rivolgersi alla ASL territorialmente competente per richiedere la prevista autorizzazione. Entra qui in gioco l’ultima delle Circolari del Ministero della salute che abbiamo richiamato prima: la n. DGVA/X/45209 del 14/12/2006, emessa proprio per chiarire gli ambiti di applicazione del Regolamento CE 1/2005 e del Regolamento di Polizia Veterinaria. Questa circolare al punto b) ha in sostanza uniformato tutte le autorizzazioni, sotto l’egida del regolamento CE 1/2005, quindi anche le vecchie autorizzazioni rilasciate ai sensi del D. Lgs. 532/92 e D.P.R. 320/54  devono oggi essere rilasciate ai sensi del Regolamento CE. In pratica, per essere sicuri di essere in regola non c’è altro modo che farsi rilasciare una autorizzazione al “trasporto conto proprio” ed assoggettarsi agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 27 del regolamento CE 1/2005. Ci dovremo pertanto recare presso la ASL, far verificare che il nostro mezzo (trailer) abbia i previsti requisiti igienico-sanitari, dovremo sottoscrivere una autocertificazione con la quale dichiareremo di esercitare esclusivamente il trasporto in conto proprio e specificheremo per iscritto con quale mezzo eseguiremo il trasporto. Presso alcune ASL vengono richieste informazioni ulteriori (ad esempio luogo di rimessaggio o luogo e modalità di disinfettazione del mezzo). Otterremo l’iscrizione nel registro dei trasportatori in conto proprio e ci verrà rilasciata copia autentica della nostra autocertificazione, firmata e protocollata, che dovrà essere sempre a bordo del veicolo durante il trasporto e mostrata in caso di controlli su strada. Questa autorizzazione ha validità 5 anni e comporta il versamento di una modesta somma per diritti di rilascio e ci consentirà di trasportare il nostro cavallo con i nostri mezzi.

ALTRI DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASPORTO

Abbiamo visto che il D.P.R. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) è ancora in vigore, come richiamato da una specifica circolare ministeriale. Proprio ai sensi dell’art 31 di tale Decreto, dovremo compilare, in caso di trasporto di animali, in quadruplice copia, il “modulo 4 – rosa”. (dichiarazione di provenienza degli animali). E’ possibile procurarsi un fascicolo di tali modelli acquistandolo da Buffetti. Tale modulo è composto da più riquadri. Dovremo compilare: il riquadro A (identificazione del detentore dell’animale trasportato e del cavallo stesso), scrivendo i nostri dati e riportando il codice identificativo dell’animale; il riquadro C (luogo di destinazione); il riquadro D (trasporto), scrivendo le generalità del conducente, gli estremi identificativi del veicolo, il numero e la data di rilascio della nostra autorizzazione al trasporto, la durata prevista del viaggio e la data in cui è stato disinfettato il mezzo. Non compileremo il riquadro E, destinato all’autorizzazione al trasporto di animali in caso si verifichino epidemie di malattie infettive a carattere epizootico. Delle quattro copie compilate, una resterà alla struttura di partenza, una va mandata all’ASL del territorio di tale struttura, mentre delle rimanenti due che accompagnano l’animale durante il viaggio, una andrà alla struttura di destinazione, l’altra alla relativa ASL.

Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 320/54 dovremo inoltre, per non incorrere in sanzioni, avere ben visibile sul veicolo un cartello bianco con la scritta “da disinfettare”, o un cartello giallo con la dicitura “disinfettato”, con la data ed il timbro dell’impresa che ha eseguito l’operazione. In caso di traino di rimorchio lo collocheremo sul cruscotto del veicolo trainante. E’importante notare che tali cartelli vanno esposti solo in caso che il trailer viaggi vuoto, o sia parcheggiato senza animali a bordo, poiché in caso contrario farà fede la data di disinfettazione riportata sul modello 4 rosa (che non riporta però il luogo dove la disinfettazione è stata eseguita). Tali cartelli (può anche essere uno solo con le scritte sui due lati), a quanto ci consta, non esistono in commercio; ce lo potremo però facilmente costruire da soli con un computer, una stampante, dei fogli di carta gialla  e bianca ed una cartellina di plastica semirigida.

Ricordiamoci di portare con noi il passaporto del nostro cavallo, in regola con le annotazioni sanitarie obbligatorie (vaccinazioni e cogging test). Non dimentichiamo naturalmente i documenti di circolazione della motrice, del rimorchio, i contrassegni ed i certificati di assicurazione e la nostra patente.

LIMITI DI VELOCITA’

Il Codice della Strada dispone che, qualora nel tratto percorso non vigano limiti inferiori, la velocità massima consentita per qualunque veicolo trainante un rimorchio è: 70 km/h nelle strade extraurbane e 80 km/h sulle autostrade.

Rammentiamo inoltre che la prudenza non è mai troppa; il nostro “convoglio” teme in particolare le frenate brusche, le asperità del terreno, l’asfalto bagnato e le curve strette in discesa. Detto questo, non resta che augurare a tutti, e soprattutto ai cavalli, un …..BUON VIAGGIO !

Stefano Ponga