A tutti sarà
certamente capitato di osservare un’antica
stampa o un vecchio dipinto raffiguranti una
piazza o un viale cittadino ricco di
gentiluomini a cavallo e di carrozze. A noi,
cavalieri “moderni” tali immagini, che un
secolo e mezzo fa rappresentavano la realtà
quotidiana, sembrano fuori dal mondo e,
probabilmente, suscitano un po’ di invidia.
Cosa succederebbe oggi se noi, in sella ad un
cavallo osassimo percorrere quella stessa piazza
o quello stesso viale? E’, almeno
teoricamente, possibile? Contravveniamo a
qualche regola? Rischiamo una multa? Ci tolgono
i punti dalla patente?
Cercheremo in
queste poche pagine di chiarire quali sono i
limiti che la Legge ci impone nel circolare a
cavallo sulle strade pubbliche. Va anzitutto
premesso che, in realtà, sono più i limiti
pratici” derivanti
dall’indole dei cavalli di oggi e dalla
loro scarsa dimestichezza con il traffico e con
le automobili, che non quelli giuridici. Infatti
il Diritto, non sempre veloce quanto il
progresso tecnologico, non si è scostato molto
dalle vecchie stampe di cui parlavamo prima: non
esistono leggi, valide su tutto il territorio
nazionale, che vietino specificamente la
circolazione dei cavalli (montati, condotti a
mano o attaccati) sulle strade pubbliche. Ad
oggi l’unico testo di legge al riguardo è il Codice
della Strada, cioè il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, e successive
modifiche, che, appunto, disciplina “la
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulle strade”.
In
particolare, fedele a quando i carri trainati da
cavalli percorrevano numerosi le strade del
nostro Paese, il Codice annovera tra i veicoli
quelli a trazione animale. Chi vuole quindi
circolare per strada con un cavallo
“attaccato”, o sulla neve con una slitta
trainata da un cavallo, troverà una serie di
norme nel Codice della Strada che dispongono che
tali veicoli devono avere idonei dispositivi di
frenatura, oltre a luci, catadriotti, ruote
gommate o munite di cerchioni metallici e devono
anche essere
immatricolati ed avere una specifica targa. Chi
conduce una carrozza sarà inoltre assoggettato
all’osservanza di tutte le norme che regolano
la circolazione dei veicoli.
Per trovare
qualche norma che si occupi anche della
circolazione dei cavalli montati bisogna andare
alla sezione del Codice che tratta in generale
della guida dei veicoli e conduzione degli
animali, per scoprire che: ”Per guidare
veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella bisogna aver compiuto quattordici anni, oltre che
essere idonei per “requisiti fisici e
psichici”. Non è previsto nessun altro
requisito (casco protettivo) o autorizzazione
(patente).
Ricapitolando,
quindi, possiamo dire che sia che si circoli su
strada pubblica con una carrozza (veicolo a
trazione animale), sia che lo si faccia in
sella, sia che si conduca un cavallo a mano
(conduzione di animali), bisognerà avere
compiuto i quattordici anni, e si dovrà
osservare la comune segnaletica e le normali
regole dettate per la circolazione.
Le uniche
strade sulle quali non è consentito transitare
sono le autostrade e le strade extraurbane
principali, in quanto riservate alla
circolazione di determinate categorie di veicoli a motore. Non è esatto
dire che a cavallo non si possono percorrere le
statali, non lo si può fare solo se la statale
è anche una strada extraurbana principale.
Bisognerà
fare attenzione, in particolare, ai segnali di
divieto (cartello circolare bianco con bordo
rosso che raffigura una carrozza solitamente
accompagnata da un carretto a mano e da una
bicicletta), poiché tale divieto riguarda anche
i cavalli attaccati, montati o condotti a mano.
E’ poi da
tener presente che qualunque ente proprietario
di una strada pubblica (Comune, Regione e Stato)
può vietare o limitare il transito di alcune
categorie di veicoli, e dunque anche dei
cavalli, così come, del resto, anche
l’accesso ad un parco o ad una riserva
naturale a cavallo può essere sottoposto a
restrizioni o subordinato ad una autorizzazione.
Non vanno pertanto trascurate eventuali
indicazioni in proposito esposte all’inizio
dei tratti viabili interessati. E’ superfluo
ricordare che è vietato l’accesso alle strade
private, salvo autorizzazione del proprietario.
In
particolare vanno richiamate alcune tra le norme
del Codice della Strada, applicabili alla
circolazione degli animali, circa le quali è
bene fugare ogni dubbio, prima fra tutte il
principio generale secondo il quale “Gli
utenti della strada devono comportarsi in modo
da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso
salvaguardata la sicurezza stradale”. Se
sappiamo cioè che il nostro cavallo è
particolarmente nervoso o reagisce male al
passaggio dei veicoli, sarà meglio astenersi
dal portarlo in una via trafficata. Ciò, oltre
che dal buon senso, è suggerito anche dalla
Legge. D’altro canto – a tutela di cavalli e
cavalieri - è previsto che ogni conducente
debba ridurre la velocità e, occorrendo, anche
fermarsi quando (…) al suo avvicinarsi, gli
animali che si trovino sulla strada diano segni
di spavento.
La mano da
tenere è rigorosamente la destra, non è
consentito – neppure conducendo un animale a
mano – procedere sul margine sinistro della
carreggiata, come invece è previsto per i
pedoni. Sono assolutamente vietate le
competizioni sportive con animali. Infine è
vietato “Insudiciare e imbrattare comunque la
strada e le sue pertinenze”; argomento a
favore di chi sostiene che se il nostro cavallo
“sporca” il manto stradale siamo tenuti a
smontare e fare pulizia.
Se,
nonostante l’osservanza di tutte le norme del
Codice, dovesse accadere di essere coinvolti in
un incidente, dovremmo tenere presente che,
poiché non vi è obbligo di assicurare i
veicoli a trazione animale o gli animali da
sella per i danni cagionati durante la
circolazione (tale obbligo vige solo per i
veicoli a motore), in caso di nostra
responsabilità potremmo essere chiamati a
risarcire eventuali danni di tasca nostra.
Sarebbero però valide e potrebbero venirci in
aiuto eventuali polizze di responsabilità
civile che noi avessimo stipulato a copertura
dei rischi generici legati all’uso del
cavallo.
In caso di
incidente inoltre si dovrebbe valutare la
responsabilità dei vari conducenti dei veicoli
coinvolti o dei conduttori degli animali
partendo dal principio generale enunciato
dall’art. 2054 del Codice Civile il quale
prevede che: “nel caso di scontro tra veicoli
si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a
produrre il danno…..”. Ciò significa che si
parte dando la colpa dell’accaduto a tutti gli
interessati, salvo che qualcuno dei presunti
responsabili riesca a provare che l’incidente
si è verificato esclusivamente per
l’inosservanza di norme sulla circolazione
stradale da parte di un altro conducente.
Ricordiamoci inoltre che (come già considerato
in un precedente articolo di questa rivista) il
proprietario o l’utilizzatore di un animale è
responsabile dei danni da esso arrecati, anche
in caso di imbizzarrimento o comportamento
pericoloso e imprevedibile.
In
conclusione potremmo quindi dire che montando un
cavallo estremamente tranquillo ed abituato al
traffico e rispettando il Codice della Strada
possiamo percorrere le vie di una grande città
così come un sentiero di montagna senza paura
di incorrere in alcuna sanzione (un po’ come
possiamo fare in bicicletta).
Di certo comunque l’ambiente nel quale
ci troveremo più a nostro agio e più consono
all’indole delle nostre cavalcature è
l’ambiente naturale. E’ senz’altro più
piacevole fare una passeggiata in campagna
piuttosto che cavalcare per le vie del centro
cittadino. A volte però percorrere una parte di
itinerario su una strada aperta al traffico può
essere una necessità e, con le cautele del
caso, osservando le regole del Codice e la
massima prudenza sappiamo di poterlo fare.
Per i più
interessati alla materia, o coloro che volessero
consultare direttamente le singole norme,
elenchiamo gli articoli del Codice della Strada
o del Codice Civile il cui contenuto è stato
sopra richiamato.
Codice
della Strada:
art.
2 (Definizione
e classificazione delle strade)
art.
9 (Competizioni
sportive su strada)
art.
15 comma 1
– punto F (Atti vietati)
art.
47 (Classificazione
dei veicoli)
art.
49 (Veicoli
a trazione animale)
artt.
Da 64 a 67 (Dispositivi e caratteristiche dei
veicoli a trazione animale)
art.
70 (Servizio di piazza con veicoli a trazione
animale o slitte)
art.
140 (Principio informatore della circolazione)
art.
141 comma 4 e comma 7 (Velocità)
art.
143 comma 2 (Posizione dei veicoli sulla
carreggiata)
art.
183 (Circolazione dei veicoli a trazione
animale)
art.
184 (Circolazione degli animali, degli armenti e
delle greggi)
art.
190 comma 1 (Comportamento dei pedoni)
Codice
Civile:
art.
2052 (Danno cagionato da animali)
art.
2054 comma 2 (Circolazione di veicoli)
Stefano
Ponga
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