CIRCOLAZIONE A CAVALLO SULLE STRADE

A tutti sarà certamente capitato di osservare un’antica stampa o un vecchio dipinto raffiguranti una piazza o un viale cittadino ricco di gentiluomini a cavallo e di carrozze. A noi, cavalieri “moderni” tali immagini, che un secolo e mezzo fa rappresentavano la realtà quotidiana, sembrano fuori dal mondo e, probabilmente, suscitano un po’ di invidia. Cosa succederebbe oggi se noi, in sella ad un cavallo osassimo percorrere quella stessa piazza o quello stesso viale? E’, almeno teoricamente, possibile? Contravveniamo a qualche regola? Rischiamo una multa? Ci tolgono i punti dalla patente?

Cercheremo in queste poche pagine di chiarire quali sono i limiti che la Legge ci impone nel circolare a cavallo sulle strade pubbliche. Va anzitutto premesso che, in realtà, sono più i limiti pratici” derivanti  dall’indole dei cavalli di oggi e dalla loro scarsa dimestichezza con il traffico e con le automobili, che non quelli giuridici. Infatti il Diritto, non sempre veloce quanto il progresso tecnologico, non si è scostato molto dalle vecchie stampe di cui parlavamo prima: non esistono leggi, valide su tutto il territorio nazionale, che vietino specificamente la circolazione dei cavalli (montati, condotti a mano o attaccati) sulle strade pubbliche. Ad oggi l’unico testo di legge al riguardo è il Codice della Strada, cioè il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, e successive modifiche, che, appunto, disciplina “la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade”.

In particolare, fedele a quando i carri trainati da cavalli percorrevano numerosi le strade del nostro Paese, il Codice annovera tra i veicoli quelli a trazione animale. Chi vuole quindi circolare per strada con un cavallo “attaccato”, o sulla neve con una slitta trainata da un cavallo, troverà una serie di norme nel Codice della Strada che dispongono che tali veicoli devono avere idonei dispositivi di frenatura, oltre a luci, catadriotti, ruote gommate o munite di cerchioni metallici e devono anche  essere immatricolati ed avere una specifica targa. Chi conduce una carrozza sarà inoltre assoggettato all’osservanza di tutte le norme che regolano la circolazione dei veicoli.

Per trovare qualche norma che si occupi anche della circolazione dei cavalli montati bisogna andare alla sezione del Codice che tratta in generale della guida dei veicoli e conduzione degli animali, per scoprire che: ”Per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella bisogna aver compiuto quattordici anni, oltre che essere idonei per “requisiti fisici e psichici”. Non è previsto nessun altro requisito (casco protettivo) o autorizzazione (patente).

Ricapitolando, quindi, possiamo dire che sia che si circoli su strada pubblica con una carrozza (veicolo a trazione animale), sia che lo si faccia in sella, sia che si conduca un cavallo a mano (conduzione di animali), bisognerà avere compiuto i quattordici anni, e si dovrà osservare la comune segnaletica e le normali regole dettate per la circolazione.

Le uniche strade sulle quali non è consentito transitare sono le autostrade e le strade extraurbane principali, in quanto riservate alla circolazione di determinate categorie di veicoli a motore. Non è esatto dire che a cavallo non si possono percorrere le statali, non lo si può fare solo se la statale è anche una strada extraurbana principale.

Bisognerà fare attenzione, in particolare, ai segnali di divieto (cartello circolare bianco con bordo rosso che raffigura una carrozza solitamente accompagnata da un carretto a mano e da una bicicletta), poiché tale divieto riguarda anche i cavalli attaccati, montati o condotti a mano.

E’ poi da tener presente che qualunque ente proprietario di una strada pubblica (Comune, Regione e Stato) può vietare o limitare il transito di alcune categorie di veicoli, e dunque anche dei cavalli, così come, del resto, anche l’accesso ad un parco o ad una riserva naturale a cavallo può essere sottoposto a restrizioni o subordinato ad una autorizzazione. Non vanno pertanto trascurate eventuali indicazioni in proposito esposte all’inizio dei tratti viabili interessati. E’ superfluo ricordare che è vietato l’accesso alle strade private, salvo autorizzazione del proprietario.

In particolare vanno richiamate alcune tra le norme del Codice della Strada, applicabili alla circolazione degli animali, circa le quali è bene fugare ogni dubbio, prima fra tutte il principio generale secondo il quale “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. Se sappiamo cioè che il nostro cavallo è particolarmente nervoso o reagisce male al passaggio dei veicoli, sarà meglio astenersi dal portarlo in una via trafficata. Ciò, oltre che dal buon senso, è suggerito anche dalla Legge. D’altro canto – a tutela di cavalli e cavalieri - è previsto che ogni conducente debba ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando (…) al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

La mano da tenere è rigorosamente la destra, non è consentito – neppure conducendo un animale a mano – procedere sul margine sinistro della carreggiata, come invece è previsto per i pedoni. Sono assolutamente vietate le competizioni sportive con animali. Infine è vietato “Insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”; argomento a favore di chi sostiene che se il nostro cavallo “sporca” il manto stradale siamo tenuti a smontare e fare pulizia.

Se, nonostante l’osservanza di tutte le norme del Codice, dovesse accadere di essere coinvolti in un incidente, dovremmo tenere presente che, poiché non vi è obbligo di assicurare i veicoli a trazione animale o gli animali da sella per i danni cagionati durante la circolazione (tale obbligo vige solo per i veicoli a motore), in caso di nostra responsabilità potremmo essere chiamati a risarcire eventuali danni di tasca nostra. Sarebbero però valide e potrebbero venirci in aiuto eventuali polizze di responsabilità civile che noi avessimo stipulato a copertura dei rischi generici legati all’uso del cavallo.

In caso di incidente inoltre si dovrebbe valutare la responsabilità dei vari conducenti dei veicoli coinvolti o dei conduttori degli animali partendo dal principio generale enunciato dall’art. 2054 del Codice Civile il quale prevede che: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno…..”. Ciò significa che si parte dando la colpa dell’accaduto a tutti gli interessati, salvo che qualcuno dei presunti responsabili riesca a provare che l’incidente si è verificato esclusivamente per l’inosservanza di norme sulla circolazione stradale da parte di un altro conducente. Ricordiamoci inoltre che (come già considerato in un precedente articolo di questa rivista) il proprietario o l’utilizzatore di un animale è responsabile dei danni da esso arrecati, anche in caso di imbizzarrimento o comportamento  pericoloso e imprevedibile.

In conclusione potremmo quindi dire che montando un cavallo estremamente tranquillo ed abituato al traffico e rispettando il Codice della Strada possiamo percorrere le vie di una grande città così come un sentiero di montagna senza paura di incorrere in alcuna sanzione (un po’ come possiamo fare in bicicletta).  Di certo comunque l’ambiente nel quale ci troveremo più a nostro agio e più consono all’indole delle nostre cavalcature è l’ambiente naturale. E’ senz’altro più piacevole fare una passeggiata in campagna piuttosto che cavalcare per le vie del centro cittadino. A volte però percorrere una parte di itinerario su una strada aperta al traffico può essere una necessità e, con le cautele del caso, osservando le regole del Codice e la massima prudenza sappiamo di poterlo fare.

Per i più interessati alla materia, o coloro che volessero consultare direttamente le singole norme, elenchiamo gli articoli del Codice della Strada o del Codice Civile il cui contenuto è stato sopra richiamato.

Codice della Strada:

art. 2   (Definizione e classificazione delle strade)

art. 9   (Competizioni sportive su strada)

art. 15 comma 1 – punto F    (Atti vietati)

art. 47 (Classificazione dei veicoli)

art. 49 (Veicoli a trazione animale)

artt. Da 64 a 67 (Dispositivi e caratteristiche dei veicoli a trazione animale)

art. 70 (Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o slitte)

art. 140 (Principio informatore della circolazione)

art. 141 comma 4 e comma 7 (Velocità)

art. 143 comma 2 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata)

art. 183 (Circolazione dei veicoli a trazione animale)

art. 184 (Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi)

art. 190 comma 1 (Comportamento dei pedoni)

Codice Civile:

art. 2052 (Danno cagionato da animali)

art. 2054 comma 2 (Circolazione di veicoli)

 

Stefano Ponga